A chi è rivolto
Coppie di maggiorenni (sia dello stesso sesso che di sesso diverso) unite da legami affettivi.
Come fare
La convivenza di fatto può essere costituita in due maniere:
Dichiarazione presso l'ufficiale d'Anagrafe
Gli interessati devono presentare allo Sportello un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità.
E' possibile anche inviare il modulo compilato e sottoscritto e la copia dei documenti d'identità tramite:
- e-mail: anagrafe@comune.verghereto.fc.it
Contratto di convivenza
I “conviventi di fatto” possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).
Cosa serve
Occorre:
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Residenza nel Comune di Vergherto e coabitanti (residenza nella stessa abitazione)
- I conviventi non devono avere fra loro rapporti di parentela, affinità, adozione; o di matrimonio e unione civile fra di loro o con altri
- Stato civile nubile/celibe
Cosa si ottiene
Attestato di convivenza di fatto
Tempi e scadenze
Tempo allo sportello: 10 minuti
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Descrizione
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
- gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
- possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
- in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
- estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
- diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
- possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Per meglio definire (e rafforzare) i termini della “convivenza di fatto” i due contraenti possono regolarizzare anche gli aspetti patrimoniali con specifico “contratto di convivenza” depositato presso notaio/avvocato.
Il “contratto di convivenza” si risolve per
-
- matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).
Procedure collegate all'esito
Ulteriori informazioni
Per contattare direttamente l'Ufficio, dopo aver digitato il numero 0543902313 al momento delle indicazioni della segreteria scegliere il codice 12.
Orari apertura, previo appuntamento:
Lunedì dalle 8,30 alle 13
Mercoledì dalle 8,30 alle 13
Giovedì dalle 14,30 alle 17
Normativa