Denuncia di nascita
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Servizio attivo
La dichiarazione di nascita permette l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente oltre all’attribuzione del nome e del cognome
A chi è rivolto
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita
Come fare
La denuncia di nascita può essere presentata, scegliendo fra una delle seguenti modalità:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale (ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Dpr 396/2000), presso l'istituto/Ospedale in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori, entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto.
il comune di competenza è:
- il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento)
- il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento)
- il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
- il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
- il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)
Per gli AIRE, solo presso il Comune di nascita.
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale
Cosa serve
Occorre:
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria, contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, giorno, ora, luogo di nascita e sesso del bambino
- Dichiarazione:se genitori coniugati resa da un genitore o da procuratore speciale;se genitori non coniugati resa da entrambi i genitori per il riconoscimento di filiazione
- I genitori stranieri devono dichiarare: l'attribuzione del cognome, nome e cittadinanza del nato
Cosa si ottiene
L'atto di nascita
Tempi e scadenze
Tempo allo sportello: 15 minuti
Termine: immediato
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Descrizione
Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Il nome deve essere composta da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola.
Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi.
Non può essere assegnato un cognome come nome.
Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.
Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso.
Il bambino prende il Cognome di entrambi, nell’ordine concordato dai genitori, oppure, sempre in accordo fra i genitori può prendere il solo cognome del padre o il solo cognome della madre.
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Sull'atto di nascita del figlio di cittadini stranieri non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori. La cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio e la relativa registrazione in anagrafe.
Costi
Il servizio è gratuito
Procedure collegate all'esito
Ulteriori informazioni
Per contattare direttamente l'Ufficio, dopo aver digitato il numero 0543902313 al momento delle indicazioni della segreteria scegliere il codice 12.
Orari apertura, previo appuntamento:
Lunedì dalle 8,30 alle 13
Mercoledì dalle 8,30 alle 13
Giovedì dalle 14,30 alle 17
Normativa