La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio on line.
Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dall'avvenuta pubblicazione e entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione.
Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
- di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini stranieri in possesso del "nulla osta" o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.