Descrizione
L'Unione Valle del Savio, sulla base di apposito Programma annuale regionale, ai sensi degli art. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001, e dell’art.11 della Legge 431/1998, concede contributi per favorire la rinegoziazione in diminuzione dei canoni di locazione quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone di locazione da parte dei
nuclei familiari.
Beneficiari
Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, a fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori residenti nell’alloggio ovvero, ove non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione ed aventi un Isee ordinario o corrente non superiore ad euro 35.000.
Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio che abbiano rinegoziato il contratto di locazione secondo i criteri del successivo paragrafo “Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo”.
Sono beneficiari indiretti i conduttori di alloggi situati nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio che abbiano rinegoziato il contratto di locazione secondo i criteri del successivo paragrafo “Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo”.
Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo
Il programma prevede due tipologie di rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi:
A. Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) o concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3): la riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a € 800,00.
Il contributo è di seguito così determinato:
A.1 contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00: rinegoziazione di durata tra 6 e 12 mesi;
A.2 contributo pari al 100% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00: rinegoziazioni di durata tra 6 e 12 mesi relative a contratti i cui conduttori, alla data del 01/05/2023, risiedevano anagraficamente o dimoravano abitualmente negli alloggi colpiti dagli eventi calamitosi situati nei territori di cui all’Allegato 1 del decreto legge 1° giugno 2023 n. 61;
A.3 contributo pari all’80% del mancato introito, comunque non superiore a € 2.500,00: rinegoziazione di durata di oltre 12 e fino a 18 mesi;
A.4 contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00: rinegoziazione di durata di oltre 18 mesi.
B. Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1) a concordato (Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3): il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700,00.
Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo non superiore ad € 4.000,00.
Domanda di partecipazione
La domanda di contributo deve essere presentata dal locatore in forma di autodichiarazione, utilizzando il modulo predisposto allegato all'avviso (ALLEGATO B) e dovrà essere indirizzata all’Unione dei Comuni Valle del Savio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.unionevallesavio.it, secondo le modalità indicate nell'Avviso.
Informazioni
Per eventuali informazioni sull’Avviso è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo Casa dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ai seguenti numeri telefonici:
- 0547 356272
- 0547 356834
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30
oppure inviare una mail all’indirizzo: amministrativocasa@unionevallesavio.it